Art. 1 Denominazione E costituita lassociazione sportiva ludico-ricreativa denominata Trittoni Marini con sede in Cantù, Corso Europa ed è retta dal presente statuto.
Art. 2 - Caratteristiche Lassociazione è apolitica, laica e non ha fini di lucro.
Art. 3 - Scopi Lassociazione ha lo scopo di promuovere e far praticare ai propri associati ogni forma di attiva sportiva (dilettantistica o agonistica) o ludico ricreativa. Componenti delle attività svolte dallassociazione sono la fatica, lamore per la natura, il senso di libertà ed un pizzico di stravaganza.
Art. 4 - Durata La durata dellassociazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Art. 5 - Associati Possono diventare associati tutti coloro che ne facciano domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo, dopo lacquisizione e lesame di tutte le informazioni che il Consiglio riterrà necessarie per valutarne lammissibilità, senza pregiudizi di carattere religioso, politico, di nazionalità, razza o cultura.
Art. 6 - Categorie di associati Gli associati si distinguono in Ordinari e Aggregati.
Art. 7 - Soci Ordinari Sono soci ordinari tutti coloro che, ammessi a far parte dellAssociazione, superano, alla presenza di almeno un membro del Consiglio Direttivo, almeno una delle seguenti prove:
- bagno, con immersione almeno fino alle spalle, nel lago di Montorfano nei giorni 24 o 25 dicembre in costume da bagno;
- traversata notturna Brunate Bellagio, in qualsiasi periodo dellanno;
- giro della pista di atletica di Cantù indossando solo calze e scarpe da tennis.
Art. 8 - Soci Aggregati Sono soci aggregati tutti coloro che, ammessi nella compagine sociale, non hanno superato almeno una delle prove di cui al punto precedente. Questa categoria di soci può partecipare allassemblea, ma il proprio voto ha solo carattere consultivo. Inoltre i soci aggregati non possono accedere alle cariche sociali. Nel momento in cui il socio aggregato supera una delle prove, acquisisce immediatamente la qualifica di socio ordinario e ne assume i relativi diritti.
Art. 9 - Quota Associativa Il Consiglio Direttivo può stabilire una quota associativa annuale.
Art. 10 Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio può venir meno:
- per decesso;
- per recesso, da comunicare al Consiglio Direttivo in forma scritta;
- per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo;
- per indisciplina o indegnità.
Art. 11 - Organi dellAssociazione Sono organi dellAssociazione:
- LAssemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario
Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.
Art.12 - Assemblea dei Soci Lassemblea è la riunione in forma collegiale di tutti i soci. Il voto dei soci aggregati ha solo scopo consultivo.
Lassemblea rappresenta luniversalità degli associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti lattività sociale.
Non è ammesso il voto segreto.
Non è ammesso il voto per delega.
Art. 13 - Compiti dellAssemblea Lassemblea dei soci delibera sulle seguenti materie:
In sede ordinaria:
- nomina, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo;
- esamina ed approva, entro 4 mesi dalla chiusura dellesercizio sociale, il rendiconto di gestione;
- delibera su tutte le questione sottoposte dal Consiglio Direttivo
In sede straordinaria:
- modifica lo Statuto;
- delibera lo scioglimento dellassociazione
Art. 14 Costituzione dellAssemblea Lassemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta lanno, su convocazione del Presidente , del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. Lassemblea viene convocata mediante avviso personale o con affissione pubblica almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Lassemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presenta almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 15 Consiglio Direttivo Al Consiglio è demandata la gestione dellassociazione e delibera, a maggioranza, su ogni argomento che non sia di espressa competenza dellassemblea. Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri, eletti dallAssemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, e il Segretario.
Per i primi tre anni dallentrata in vigore del presente statuto (01/01/2004) sono membri del Consiglio Direttivo i soci fondatori.
Art. 16 Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vice-Presidente, lo ritenga necessario. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Se, nel corso del mandato, uno o più Consiglieri venissero a mancare, è facoltà degli altri Consiglieri cooptare i nuovi membri tra i soci che ne abbiano i requisiti.
Art. 17 - Presidente Il Presidente ha la rappresentanza dellassociazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed ha i poteri di firma sugli atti della Società stessa. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita tutti i poteri, in caso di assenza o impedimento dello stesso.
Art.18 Segretario Il segretario stende i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dellAssemblea dei Soci.
Art.19 - Esercizio sociale Lesercizio sociale e finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Art.20 Scioglimento In caso di scioglimento per qualunque causa lassociazione ha lobbligo di devolvere leventuale patrimonio residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o in beneficienza.
Art.21 Disposizioni finali Il presente statuto entra in vigore dall1/01/2004.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.
Cantù, li 24 Dicembre 2003
F.to Il Segretario F.to Il Presidente
